Telecamere di sorveglianza: Interferenza illecita nella vita privata

E’ chiaro che chiunque è libero di installare le telecamere presso la propria dimora, ma il discorso cambia quando si parla di luoghi privati di altri, ovvero di abitazioni o luoghi di privata dimora appartenenti a soggetti diversi da colui che piazza le telecamere. In questo caso, la condotta consistente nel filmare un luogo privato costituisce reato e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 615 bis c.p., ovvero interferenza illecita nella vita privata ed è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Quindi, chi riprende di nascosto una persona che si trova nella propria abitazione, convinta di essere lontana da sguardi indiscreti, commette reato.

Legittimità della videosorveglianza in un condominio

Passiamo adesso alla seconda ipotesi, cioè se è legale filmare in un condominio.

In questo caso il problema si pone per le cosiddette aree comuni in quanto appartengono a tutti i condomini.

In realtà installare una telecamera davanti alla propria porta di casa in modo tale da riprendere anche parti comuni dell’edificio o, addirittura, la proprietà privata di altri, non costituisce reato, ma è anche vero che ci sono delle regole da rispettare:

  • l’unico obiettivo deve essere quello di tutelare la propria abitazione.
  • la telecamera deve riprendere solo gli spazi di tua proprietà, senza sconfinare in quelli comuni dell’edificio o di proprietà esclusiva di altri condomini.

Inoltre, se la telecamera è installata dinanzi alla propria abitazione, non è necessaria nessuna autorizzazione, mentre la situazione cambia se riprende l’intero fabbricato,perché in quel caso è necessaria la delibera condominiale.

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