Introduzione al reato di diffamazione sui social
Al giorno d’oggi grazie soprattutto all’uso sempre più assiduo dei social network accade spesso di leggere post, commenti, espressioni di critica verso altre persone, ma occorre prestare molta attenzione perché a volte questo può configurare un reato, ovvero quello di diffamazione.
Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 del codice penale e punisce chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.
Tale condotta si configura ogniqualvolta si riferiscono espressioni offensive o lesive della dignità di un determinato soggetto in sua assenza e in presenza di almeno altre due persone.
La comunicazione può essere verbale o scritta, come ad esempio un’email inviata a più destinatari, oppure come accade sempre più di frequente ai giorni d’oggi si può configurare il reato di diffamazione mediante l’utilizzo di un social network: un post su Facebook, un messaggio in un gruppo whatsapp, un commento su Instagram.
Analisi delle modalità e delle conseguenze
Ed invero, capita sempre più di frequente che qualcuno pubblichi un post in cui parla male di qualcun altro, usando toni inappropriati verso un soggetto perfettamente riconoscibile, facendone spesso nome e cognome oppure pubblicandone addirittura la fotografia. In questi casi, si configura una ipotesi aggravata di diffamazione (ex art. 595 co. 3 c.p.) ed è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00.
I presupposti per la realizzazione del suddetto reato sono:
- Il contenuto del post deve consentire l’individuazione precisa del destinatario dei contenuti lesivi, anche laddove non sia citato il nome;
- La comunicazione di detti contenuti viene fatta a più persone e la sua diffusione è incontrollata;
- Il contenuto deve essere tale da far percepire la volontà di utilizzare espressioni idonee a recare offesa all’onore e alla reputazione dell’individuo;
- L’assenza del soggetto offeso al momento del compimento del reato.
L’aggravamento della pena è giustificato dal fatto che l’uso di frasi ritenute diffamatorie su uno strumento accessibile a chiunque come un social network rende visibili le stesse ad una cerchia potenzialmente infinita di persone, generando una lesione del concetto di privacy ad ampio spettro.
Bilanciamento tra diffamazione e diritti costituzionali
E’ chiaro, però, che il reato di diffamazione si “scontra” con la libertà di espressione e il diritto di critica, che sono diritti tutelati dalla nostra Costituzione, pertanto per stabilire se vi è stato o meno reato di diffamazione tramite Facebook o altro social network e per individuarne la precisa portata, è necessario ogniqualvolta analizzare nel caso specifico il contenuto e la forma dell’offesa arrecata. Per confermarne la valenza lesiva, inoltre, ogni messaggio va contestualizzato, ovvero rapportato al contesto spazio-temporale in cui è stato scritto, tenendo conto anche delle circostanze professionali o familiari in cui si colloca.

